Nel mondo della sicurezza sussidiaria il dubbio spinoso tra portierato e vigilanza è una delle questioni più dibattute e sotto l’occhio attento della legge. Da un lato, gli operatori di settore (le società di global service e le agenzie di security) si interrogano riguardo i requisiti da possedere e i permessi da richiedere (la famosa autorizzazione prefettizia). Dall’altro, le piccole-grandi aziende che intendono investire in sicurezza non sanno a chi affidarsi per tutelare il proprio patrimonio di beni mobili e immobili.

Qual è la differenza tra portierato e vigilanza? Chi stabilisce mansioni e compiti della vigilanza non armata e del portierato? Quando serve la licenza del prefetto?

Portierato o vigilanza: art. 134 T.U.L.P.S. e altre norme

La prima risposta viene fornita dall’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.). Il testo individua il requisito che deve possedere per legge chi svolge attività di vigilanza: impugnare un’autorizzazione del Prefetto.

Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati

Una differenza più precisa tra portierato e vigilanza viene fornita dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) all’interno della Determinazione n. 9 del 22/07/2015. Il testo in particolare chiarisce che:

Mentre la vigilanza privata si caratterizza per l’esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell’immobile, il servizio di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione degli accessi; regolazione dell’afflusso delle vetture ai parcheggi; monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione e nell’obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell’immobile o dall’amministrazione per i necessari interventi; etc.).

Oltre a una questione di permessi, quindi, c’è anche una più sostanziale diversità di mansioni e responsabilità. Alla vigilanza spetta l’obbligo di rispondere a una possibile minaccia, mentre un servizio di portierato e guardiania non prevede necessariamente la difesa dell’immobile e di ciò che contiene.

Portierato e vigilanza non armata: una differenza meno marcata

Le cose si complicano quando si passa ad analizzare la differenza tra il portierato e la vigilanza non armata, cioè con l’impiego di personale disarmato che svolge un controllo di tipo passivo.

La questione è così sottile da coinvolgere anche la giurisprudenza. Nel 2018 il Tribunale di Milano ha infatti definito meglio i confini tra le due mansioni, offrendo più spazio di manovra al portierato.

La sentenza in particolare ha stabilito che il portierato può essere impiegato anche in attività di vigilanza, custodia, pulizia, reception, ricezione della corrispondenza, controllo degli accessi e della funzionalità degli impianti, la registrazione dei visitatori, purché rimanga un servizio che non implichi l’obbligo di difesa attiva degli immobili.

Tra i compiti del portierato rientrano “il monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione e l’obbligo, in caso di allarme, di dare immediata notizia al servizio tecnico e ai soggetti individuati dal proprietario dell’immobile o dall’amministrazione per i necessari interventi”, come disposto dall’ANAC. Il tutto senza i vincoli normativi di cui all’art. 134 T.U.L.P.S.

“Tali attività non rientrano nell’ambito delle attività di vigilanza e/o custodia a tutela dell’ordine pubblico, rappresentando, invece, una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi, trattandosi di tipici servizi di portierato e di guardianaggio. Si tratta, pertanto, di attività di vigilanza meramente passiva dell’immobile custodito”.

Per quanto riguarda la vigilanza non armata, il Tribunale milanese ha confermato la natura attiva del servizio di sicurezza all’immobile e ha mantenuto sotto obbligo di autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. mansioni come:

“la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche; i servizi di vigilanza con unità cinofile; i servizi di teleallarme; i servizi di telesoccorso; i servizi di vigilanza di depositi di esplosivi; i servizi di vigilanza sui mezzi di trasporto pubblico; i servizi di vigilanza fissa (piantonamento diurno e/o notturno ad un obiettivo) e quelli di vigilanza ispettiva (ispezione esterna e/o interna diurna e/o notturna ad uno o più obiettivi sensibili); i servizi di vigilanza non armata, diretta sistematicamente alla segnalazione via radio alle Forze dell’ordine, a mezzo di ricetrasmittenti, di reati contro il patrimonio mobiliare e immobiliare”.

Differenza tra portierato e vigilanza non armata: conclusioni

In definitiva, le attività di portierato e di vigilanza sono entrambe servizi di vigilanza, ma con finalità e modalità diverse. Se lo scopo è quello di controllare lo stabile o l’area in maniera puramente passiva la mansione sarà riconosciuta come portierato. Se invece la stessa attività mira alla difesa (armata o disarmata) del bene mobile o immobile dalle aggressioni di terzi andrà qualificata come vigilanza (non armata o armata a seconda delle necessità del cliente).

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